Si è sviluppata pressoché senza regole, come luogo ideale della creatività e dell’innovazione, come miniera di contenuti – in cui tutto è possibile e tutto è disponibile. Oggi, però, la rete, mondo virtuale per eccellenza, sembra aver perso il carattere dell’astrattezza: essa permea, ormai, ogni aspetto della vita e delle relazioni umane.
Dietro ogni immagine, ogni testo, ogni filmato, si nasconde un lavoro intellettuale. Ogni opera è il frutto del lavoro creativo di un autore, spesso offerta al pubblico grazie all’investimento dell’industria culturale e creativa, che in Italia rappresenta un’eccellenza.
La creatività trova nella rete un suo spazio, a costo ridotto, quasi nullo, nell’oceano delle potenzialità cognitive del pubblico. Per essere valorizzata, infatti, deve essere nota; e il web è, oggi, lo strumento in grado di aumentare l’efficienza del processo cognitivo in funzione del tempo.
L’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazionitrova il fondamento proprio in questi aspetti: garantire e proteggere il lavoro e gli investimenti degli autori e delle industrie; mettere ordine al far west del diritto d’autore su Internet; cercare di tutelare le opere, l’ingegno e la creatività, senza compromettere, al contempo, l’accesso e l’utilizzo dei dati. Impedire ogni forma di abuso e rendere questo formidabile strumento di divulgazione ancora più produttivo.
Il settore, come noto, è di importanza strategica. La creatività è essenziale nello sviluppo culturale ed economico del Paese. L’investimento in creatività va inquadrato sul piano intellettivo ed economico, in riferimento sia all’autore, sia agli altri soggetti che, eventualmente, detengano i diritti connessi.
Ecco perché la necessità del nuovo Regolamento. Nei diciannove articoli di cui si compone, con due ambiti di applicazione (reti di comunicazione elettronica e servizi media), esso si pone l’obiettivo non solo di combattere la pirateria, ma anche di favorire l’educazione degli utenti e lo sviluppo dell’offerta legale.
Se è vero, infatti, che le regole servono a tutelare e garantire il libero esercizio dei diritti, è altrettanto vero che essi costituiscono meri strumenti, prima dei quali è necessario acquisire una legittimazione culturale.
La competenza dell’Autorit
Un’ampia consultazione pubblica, una proficua interlocuzione con la Commissione europea e la raccolta dei pareri di taluni tra i più noti giuristi del settore hanno preceduto l’adozione del provvedimento. L’Autorità ha agito nel rispetto dei poteri di vigilanza e dei compiti di garanzia conferiti dalla normativa vigente in materia. Come rilevato da costituzionalisti del calibro di Cheli e Luciani, la competenza si fonda sull’art. 182-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248 del 2000; dall’art. 11, comma 2, di quest’ultima, che indica l’Autorità come il soggetto istituzionale preposto alla vigilanza in materia; dagli art. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva e-commerce; dall’art. 32-bis del Tusmar.
Da tali disposizioni emerge chiaramente come, sul piano normativo, l’Agcom abbia un compito preciso: tutelare e salvaguardare i diritti che rientrano nell’ambito delle proprie competenze.
Applicare tali norme non integra nessuna prevaricazione degli altri poteri. Tutt’altro: si agisce nel massimo rispetto delle loro prerogative. Quanto al potere legislativo, è bene ricordare che i membri dell’Authority sono nominati dal Parlamento e agiscono con indipendenza, senza rispondere ai dettami del potere politico e dei partiti. Quanto al potere giudiziario, il regolamento riconosce un netto meccanismo di favor per l’attività giurisdizionale: in presenza di un procedimento avviato in quella sede, infatti, l’Agcom si ferma.
La necessità dell’intervento
Il dibattito pubblico sul tema era e resta acceso. Si è tanto parlato di disegni di legge e riforma del settore, ma nulla si è fatto. Ci si è fermati alla fase di iniziativa legislativa e, spesso, ancora prima.
Se ci fosse stata una legge che avesse indicato una direzione opposta rispetto alle norme in vigore, l’Agcom non sarebbe intervenuta. Ha ritenuto necessario farlo proprio perché le norme ci sono, sono chiare e – dato essenziale e poco considerato – presentano un vuoto: quello relativo alla loro applicazione. L’Agcom non ha scritto norme inesistenti: ha solo applicato quelle che c’erano. Nessun vulnus, quindi, alle funzioni del Parlamento.
Le regole introdotte possono essere considerate come “regole di transizione”. Se vi sarà una riforma complessiva del diritto d’autore, l’Agcom si adeguerà. Nel frattempo, finché le riforme sono solo “annunciate” e non “attuate”, le regole dell’Autorità devono essere considerate come un valore aggiunto, una risorsa positiva, in quanto danno completezza al settore.
Nel merito, poi, l’intervento produce benefici rilevanti. Solo un quadro giuridico in grado di proteggere con efficacia i contenuti online dalla diffusione illegale può favorire gli investimenti in nuove piattaforme e garantire agli utenti l’accesso a contenuti di qualità.
La tutela delle libert
Non esiste alcun trade off tra il diritto d’autore e la libertà di manifestazione del pensiero.
L’Agcom considera la tutela delle libertà un cardine insopprimibile dell’ordinamento costituzionale. Come i diritti di comunicare e manifestare il proprio pensiero, anche i diritti di proprietà intellettuale, strettamente connessi all’arte e alla cultura, sono protetti dall’ordinamento. Dalla Carta costituzionale, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’Autorità si muove in un contesto multilivello in cui la tutela dei diritti fondamentali risulta essenziale. L’Agcom è parte di una rete di regolatori a livello europeo. Si interfaccia con la Commissione europea e con gli altri regolatori nazionali. Tutti questi soggetti, a livello normativo, sono inseriti in un quadro preciso, in cui alla Carta europea dei diritti fondamentali e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è assicurata la massima effettività. Non è un caso se queste ultime vengano citate, entrambe, nell’articolo 2 del Regolamento appena approvato.
Dunque, il testo non mette in alcun modo in discussione (né potrebbe farlo) le libertà, come qualcuno ha ipotizzato. Non vi è alcuna compressione dei diritti, né un controllo generalizzato di quanto circola in rete.
L’Agcom agisce solo su istanza di parte, e non d’ufficio. È il titolare che sceglie o meno se rivolgersi a noi. Non vi sarà un controllo “a tappeto” della rete. Semplicemente, se richiesto, saremo noi a rivolgerci ai soggetti che prestano servizi nella società dell’informazione, affinché provvedano al rispetto delle leggi vigenti, come stabilito dal d.lgs. n. 70 del 2003 (che prevede proprio l’intervento dell’autorità amministrativa).
Una diretta conseguenza di questa premessa è che gli utenti sono al riparo e i prestatori di servizi, come gli host provider, non sono gravati da un filtraggio complessivo. L’Autorità conosce le sentenze della Corte di giustizia in materia e intende rispettarne i precetti. Il singolo, l’utente, non è il “bersaglio” del regolamento. Inoltre, non vengono protetti i poteri forti a danno del singolo. Il regolamento protegge le innovazioni messe in pericolo dalla grande pirateria. Questo è il nodo: i grandi pirati sono i veri “giganti”, che mettono a repentaglio i singoli.
Contenuto del provvedimento
Chi commette un illecito deve assumersene la responsabilità. Il Regolamento parla di meccanismi di rimozione delle opere protette e illecitamente messe in circolazione. Questo non vuol dire introdurre un modello “punitivo”; vuol dire assicurare i diritti.
Siamo partiti dal presupposto che le violazioni dovessero essere contrastate, soprattutto quelle di carattere massivo, perché in grado di distorcere il mercato.
Nel massimo rispetto del diritto di difesa, è stato assicurato il contraddittorio. I termini per presentare le osservazioni sono stati estesi (proprio a valle della consultazione, che, dunque, è stata proficua e le cui voci non sono rimaste inascoltate); è stato garantito il rispetto del principio di proporzionalità: il cardine degli interventi si basa essenzialmente sulla “rimozione selettiva”, ovvero della singola opera digitale protetta, e non sull’“oscuramento della rete”.
Inoltre, vi è la possibilità di un adeguamento spontaneo, che può intervenire “in qualsiasi momento”, facendo arrestare la procedura.
L’intervento si basa sulla convinzione che la lotta alla pirateria non debba limitarsi alla sola opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da azioni positive, con l’obiettivo di creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. Per questo l’articolo 2, comma 3, lett. c), del testo, ha previsto misure per la promozione di “iniziative commerciali di ampia fruibilità” – volendosi cercare strade per consentire un ampliamento dell’offerta e una maggiore accessibilità per i singoli.
Ai compiti di sviluppo e promozione dell’offerta è preposto il Comitato istituito dall’articolo 4 del Regolamento, formato dai rappresentanti di tutti gli stakeholder e delle istituzioni interessate. Se è vero che bisogna combattere un fenomeno dilagante e dalle gravi conseguenze sul sistema dell’industria creativa, è altrettanto vero e importante cercare di prevenirlo e combatterlo alla radice, attraverso una campagna di educazione e sensibilizzazione, con particolare riguardo ai giovani, maggiormente portati a usufruire illegalmente dei contenuti.
La modernità dell’approccio seguito risiede proprio nell’aver individuato un buon compromesso tra i diritti “in gioco”, tra la protezione delle opere e, in senso più ampio, lo sviluppo dell’offerta legale. Siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio tra libertà e controlli: nessun bavaglio al popolo della rete, ma la garanzia del rispetto dei diritti e delle regole, come impone una sana cultura democratica.
Antonio Preto, Commissario Agcom