La Pubblica Amministrazione può rideterminare, per l’anno 2016 e 2017, i contributi in favore dei concorrenti già graduati. Confermati e legittimati i criteri di valutazione basati su dipendenti e ascolti.
L’informazione data da alcuni organi di stampa in merito alla sentenza 7880/2022del Consiglio di Stato, che parlano di illegittimità del DPR 146/2016 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali) e quindi di annullamento del Regolamento stesso, è fuorviante e rischia di generare preoccupazioni ingiustificate nelle emittenti radiotelevisive locali.
Il Consiglio di Stato non ha annullato il Regolamento, ma ha censurato solo l’art. 6 comma 2 dando alla Pubblica amministrazione il potere di rideterminare, per gli anni 2016 e 2017, i contributi dovuti in favore dei concorrenti già graduati.
Per i presidenti dell’Associazione Tv Locali di Confindustria Radio TV e dell’ALPI Radio TV, “la sentenza non annulla il Regolamento ma, al contrario, lo rafforza attraverso la legittimazione definitiva dei più importanti elementi di valutazione, ossia i criteri dei dipendenti e degli ascolti. Il dato d’ascolto Auditel è l’indicatore più oggettivo possibile, in quanto è un valore non alterabile artificiosamente e rappresenta in modo indiretto il valore economico, qualitativo e di penetrazione sul territorio di una impresa televisiva. L’obiettivo del Regolamento è, infatti, proprio quello di premiare le emittenti più performanti e incentivare le altre a migliorare contenuti (spesso inesistenti). Soggetti che hanno investito, creato occupazione, generato ascolti, svolgono un reale ruolo di pubblica utilit”.