di CHRISTIAN D’ACUNTI –
I blog e i social network sono fenomeni sociali che sanciscono il trionfo del contenuto generato dagli utenti (user generated content). Ma qual è la condotta ideale del provider rispetto a eventuali contenuti illeciti degli utenti? Se lo sono chiesto la ricercatrice Eleonora Rosati e il professore Giovanni Sartor dell’European University Institute (Eui) di Firenze nel loro studio “Social Network e Responsabilità del Provider”. Le reti sociali, se da un lato garantiscono la massima libertà di espressione dall’altro, minacciano la tutela della privacy di chi per varie ragioni vuole limitare la diffusione dei propri dati memorizzati in Rete. Occorre, secondo gli autori, proprio in un’era di grande libertà di espressione, scrivere delle regole per garantire la privacy. Quel diritto sacrosanto, che fa dire al protagonista di un romanzo di Cory Doctorow: “C’è qualcosa di veramente libertario nel sapere che hai una parte della tua vita che è solo tua, e che nessun altro vede eccetto tu”. Per questo bisogna, secondo gli studiosi, partire dal citatissimo principio dell’autodeterminazione informativa, sancito dalla Corte Costituzionale tedesca nella celebre sentenza del 13 gennaio del 1981. La privacy viene così intesa come diritto di scegliere con chi e come condividere i propri dati personali. È questa una declinazione della privacy che regolamenta il rapporto tra utente e provider, limitando al massimo la tentazione di quest’ultimo di carpire all’ignaro utente i suoi dati personali.
Gli utenti dei social network, come Facebook, rivestono spesso il ruolo di host provider di secondo livello, offrendo un servizio di memorizzazione di informazione generata da terzi. È a questo livello di pubblicazione da parte degli utenti che si può verificare la violazione della privacy, la diffamazione e l’aggiramento delle norme sulla proprietà intellettuale. Queste sono tutte situazioni in cui vengono lesi diritti individuali, ma accanto a questi casi ci sono anche casi di danno all’interesse pubblico, come la diffusione di materiali pedopornografico, apologie di reato, istigazione a delinquere, incitamento alla violenza e all’odio (soprattutto etnico e razziale). La responsabilità oggettiva del provider della rete sociale, per i danni provocati da chi utilizza la Rete, potrebbe essere una soluzione vantaggiosa. Il danneggiato, infatti, in questo caso, individuerebbe facilmente il soggetto verso il quale intentare l’azione di risarcimento. Per evitare di arrecare possibili danni a terzi, il provider è incentivato a vigilare sui contenuti, specialmente se forniti da utenti, e a dotarsi di soluzioni tecnologiche in grado di pervenire contenuti lesivi. Ma il rischio di un’eccessiva responsabilizzazione dei provider, notano i due autori, limiterebbe la libertà degli utenti, la creatività della Rete e la sua funzione di dibattito pubblico, trasformando i provider in censori che cestinano tutti i contenuti potenzialmente a rischio risarcimento.
Ci si trova, invece, nell’ambito della responsabilità del provider per colpa, quando non si adottano i dovuti controlli preventivi che bloccano pubblicazioni vietate. Ma visto che al momento non ci sono dei software in grado di filtrare con precisione la pubblicazione di materiali indesiderati, l’unica soluzione economicamente praticabile è quella di scartare i materiali illeciti, con ovvie ricadute sulla libertà degli utenti della Rete e sulla creatività di Internet.
Gli autori dello studio hanno individuato due casi in cui si può sollevare il provider da ogni responsabilità: quando c’è collaborazione con l’autorità competente e quando si provvede alla rimozione dei contenuti illeciti. Nel primo caso la collaborazione tra il provider e l’autorità si concretizza in due modi: quando il provider provvede tempestivamente ad avvisare le autorità competenti qualora individuasse dei contenuti lesivi; e quando il provider provveda alla rimozione dei contenuti illegali su richiesta delle autorità e collabori con essa per identificare l’autore dei contenuti vietati.
Nel secondo caso il provider si esporrebbe alla reazione dell’autore, il quale potrebbe appellarsi a una limitazione della libertà d’espressione. Il provider, a seconda dei casi, dovrebbe poter scegliere di ricorrere alla prima o seconda soluzione. In due situazioni però l’ipotesi giuridica deluderà il danneggiato. Nella prima in cui l’autore del contenuto, individuato con la collaborazione del provider, non può pagare per il contenuto pubblicato (non è solvibile). È nella seconda situazione però che il danneggiato non potrà mai essere risarcito, perché l’autore è coperto dall’anonimato. Per questo motivo, si è affermato, che solamente quei provider che siano in grado di individuare gli autori dei contenuti pubblicati abbiano diritto all’esenzione di responsabilità. E questo orientamento rafforzerebbe, secondo Rosati e Sartor, il Decreto legislativo n. 109 del 2008 (che applica la direttiva europea 2006/24 CE in materia di conservazione dei dati, o data retention). A questo punto, è lecito chiedersi se il provider debba essere responsabilizzato oltremodo, rifiutando l’anonimato in Rete, oppure privilegiare la libertà di espressione, abbandonando la strada della deterrenza dei comportamenti illeciti. Gli autori ritengono che privilegiare la libertà di espressione sia la via da seguire. Ma i provider che ospitano sulle proprie piattaforme autori anonimi dovrebbero essere sollevati da ogni responsabilità, purché intervengano quando la situazione lo richieda e informino le autorità o rimuovano dal proprio network i contenuti illeciti. Tuttavia, il provider dovrebbe sempre avere la libertà di rimuovere qualsiasi contenuto anonimo presumibilmente illecito, senza per questo temere un’eventuale azione dell’autore.
Dunque, gravare i provider di una responsabilità eccessiva provocherebbe un’innaturale limitazione della Rete ma, al contrario, una de-responsabilizzazione degli stessi aumenterebbe il rischio di reati. A tutto vantaggio però della libertà di espressione.
Christian D’Acunti
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