SENATO DELLA REPUBBLICA
– XVI^ LEGISLATURA –
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei Senatori Vita, Vimercati
Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software libero
RELAZIONE
Onorevoli Senatori !! – L’avvento della rete Internet ha contribuito alla crescita economica della società dell’informazione e dell’industra delle c.d. Information and Communication Techology (ICT). Il termine società dell’informazione connota una società caratterizzata da un’economia basata largamente sulla produzione di servizi e sul valore della conoscenza come risorsa strategica. Secondo questa visione la società fonda i rapporti interpersonali e l’assetto socio-produttivo sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che rappresentano, pertanto, una risorsa cruciale per la crescita del Paese.
Negli ultimi anni, soprattutto in paesi come negli Stati Uniti, si è avviato un dibattito sulla “neutralità della rete”, in cui tutti i servizi sono accessibili a tutti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento in una logica di “best effort”. Da una parte, i servizi che viaggiano sulla rete non subiscono da parte dell’operatore che gestisce la rete una “prioritizzazione” (cioè, una scelta su quale contenuto/servizio deve viaggiare più veloce o essere più facilmente accessibile) e, dall’altra, gli utenti non sono discriminati nell’accesso a quel servizio (ad esempio, sulla base del prezzo di accesso) né sono limitati nello scegliere di accedere ad un contenuto piuttosto che ad un altro. In sostanza, il traffico sulla rete Internet circola nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio “end-to-end”.
Sulla base della infrastruttura di rete attuale, gli operatori di telecomunicazioni devono talora procedere ad una gestione del traffico in modo tale da consentire di evitare congestioni ai servizi particolari (ad esempio, servizi di emergenza o di pubblica utilità o servizi fortemente dipendenti dal tempo).
La gestione del traffico da parte dell’operatore deve essere assolutamente rispettosa dei diritti individuali degli utenti, ovvero non deve discriminare tra gli utenti stessi sulla base del contenuto del traffico né degli interlocutori coinvolti nella comunicazione né delle applicazioni o servizi utilizzati. Ogni eventuale limitazione nell’accesso non può che avvenire su esclusiva e specifica richiesta degli utenti stessi e non può in alcun caso essere unilateralmente imposta dal fornitore di accesso ad Internet.
Una rete neutrale implica, inoltre, che il suo dimensionamento sia in grado di supportare senza congestioni il traffico generato dagli utenti nei momenti di picco di utilizzo. In definitiva, si tratta quindi di rispettare un equilibrio tra potenzialità elaborative dei computer degli utenti e capacità della rete di trasmissione. Una rete di nuova generazione in fibra ottica, oltre ad offrire una straordinaria capacità, appare la soluzione tecnologica più idonea a creare le condizioni per assicurare la neutralità della rete.
Secondo la FCC Americana, vi sono quattro principi fondamentali per garantire l’apertura delle reti e la natura pubblica di Internet:
«1) I consumatori hanno diritto di accesso a tutti i contenuti leciti su Internet sulla base della propria scelta;
2) I consumatori hanno il diritto di utilizzare applicazioni e servizi a propria scelta, nel rispetto delle leggi;
3) I consumatori hanno il diritto di connettere i propri apparati purché non provochino danni alla rete;
4) I consumatori hanno il diritto alla concorrenza tra operatori di rete, applicazioni e fornitori di servizi e di contenuti ».
Ci sono diverse ragioni che rendono opportuno un intervento finalizzato a garantire la neutralità delle reti di telecomunicazioni e, fra questi, la relazione tra l’accesso ad Internet e le garanzie democratiche, l’importanza delle reti medesime per il futuro di ampi settori dell’economia e la necessità di rimanere al passo con i paesi più avanzati, quali Stati Uniti e Canada, che già sono intervenuti in tale direzione.
Per quanto riguarda il rapporto tra l’accesso ad Internet e le garanzie democratiche, basti pensare che Internet svolge già oggi un ruolo molto importante nell’accesso all’informazione e che questo ruolo crescerà nel tempo. Pertanto, chi dovesse influenzare l’accesso alla Rete, ai servizi o alle informazioni fruibili per il suo tramite, influenzerebbe anche il diritto fondamentale alla libertà di informazione. Una rete neutrale, pertanto, è garanzia di democrazia.
Sull’importanza delle reti di telecomunicazioni nell’economia italiana si pensi che una rete non neutrale rappresenterebbe una rete in cui non è più scontato il ruolo tradizionale delle telecomunicazioni quale “supporto” dalle attività produttive o dai servizi che le utilizzano strumentalmente. In presenza di reti di telecomunicazione non neutrali il ruolo degli operatori delle telecomunicazioni nel sistema economico non sarebbe prevedibile nella misura in cui non esistesse un limite alla loro possibilità di discriminare e limitare le condizioni di accesso ai servizi e alle reti.
Il valore futuro delle ICT non è nelle reti in sé, bensì nei servizi e nelle applicazioni che permettono o permetteranno. Oggi non è possibile immaginare le applicazioni e i servizi che in futuro potranno essere forniti, ma già oggi esiste un conflitto di interessi strutturale tra i gestori delle reti e i fornitori di servizi sulle reti: i primi nell’accesso alle reti sono in regime di monopolio o di oligopolio e, contemporaneamente, in concorrenza con i secondi sugli stessi servizi. Tale condizione è strutturale ed è difficilmente eliminabile. Un intervento che salvaguardi la neutralità della rete può, invece, annullare il rischio appena descritto. D’altronde, è appena il caso di ricordare che più volte il Commissario europeo alla Società dell’Informazione Viviane Reding ha sottolineato che l’ICT è la chiave per la competitività e lo sviluppo economico in Europa, ed è responsabile per circa il 50% dell’attuale crescita di produttività nella UE. Il futuro dell’ICT dipende in larga parte dal futuro delle reti. Quindi, la salvaguardia della neutralità della rete è quanto mai opportuna.
A livello internazionale, vi sono già diversi paesi che sono intervenuti in questo senso. Negli USA la FCC (Federal Communications Commission) ha già dal 2005 fissato alcuni principi generali per l’accesso alle reti, che hanno portato all’intervento contro le politiche di traffic shaping di Comcast, il maggiore Internet service provider (ISP) americano. Il Congresso degli Stati Uniti, a maggio 2008, ha inoltre approvato una proposta di legge che qualifica come una violazione della normativa antitrust ogni provvedimento che i fornitori di banda larga dovessero prendere per bloccare o rallentare il traffico Internet (Internet Freedom and Nondiscrimination Act). La normativa prevede che gli Internet service provider si possano collegare agli impianti di altri ISP sulla base di accordi ragionevoli e non discriminatori, ed offrendo accesso alle stesse condizioni in modo che tutti i contenuti, i servizi e le applicazioni siano trattati nel medesimo modo e abbiano una identica opportunità di raggiungere i consumatori. Nella stessa direzione si muove una proposta di legge da poco avanzata in Canada, dove vi è stato un intenso dibattito sulle politiche di traffic shaping e/o throttling di Bell Canada, Rogers Communications, Videotron Ltée e Cogeco.
In molti Paesi si è inoltre intervenuti con normative che impongono, a livello legale, l’obbligo di fornire piena accessibilità dei servizi della rete e della società dell’informazione da parte dei disabili. Tra queste iniziative, si ricordano quelle sviluppate negli USA, in Canada, in Australia, nelle Filippine e, in Europa, dalla Spagna, dalla Svezia, dal Regno Unito e dall’Irlanda.
Un intervento che miri a salvaguardare la neutralità della rete, al fine di favorire lo sviluppo della società democratica dell’informazione, non può tuttavia prescindere dalla situazione attuale del nostro paese: è un dato, infatti, che le possibilità offerte dalle nuove tecnologie fanno parte, ancora oggi, del patrimonio di una minoranza. L’analisi dei dati sull’utilizzo di Internet impone di lavorare sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie ma, anche, sulla promozione della capacità d’uso e sull’orientamento all’innovazione della pubblica amministrazione, delle imprese e dei cittadini. La formazione e l’aggiornamento del capitale umano rappresentano, pertanto, un obiettivo prioritario. La diffusione della società dell’informazione implica, quindi, alcuni interventi: garanzia della neutralità della rete; sviluppo di infrastrutture a banda larga; sicurezza d’accesso e interoperabilità dei sistemi; promozione dell’utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi settori industriali e dei servizi (turismo, commercio, artigianato, agricoltura ed industria); produzione di contenuti digitali; inclusione dei soggetti esclusi; sviluppo della partecipazione politica anche attraverso la creazione di luoghi virtuali di confronto telematico tra cittadini, esperti e decisori politici.
Il perseguimento di tali obiettivi richiede, pertanto, uno strumento che definisca in modo chiaro, semplice e trasparente, le modalità di programmazione, finanziamento e supporto delle politiche per lo sviluppo della società dell’informazione, le aree di intervento prioritarie e le procedure di coinvolgimento degli enti locali, dei cittadini e delle imprese.
Il disegno di legge rappresenta, pertanto, il mezzo attraverso il quale coordinare e sistematizzare tutti gli strumenti già esistenti in materia di sviluppo della società dell’informazione ed attuare le nuove strategie.
In ambito comunitario, La Commissione europea ha definito gli orientamenti strategici per la società dell’informazione, in linea con la Strategia di Lisbona rinnovata dal Consiglio europeo nella primavera del 2005, a partire dalla Comunicazione “i 2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione”.
Con la successiva Comunicazione “Il piano di azione e-Governement per l’iniziativa 2010: accelerare l’e-Governement in Europa a vantaggio di tutti”, la Commissione ha affermato esplicitamente che: la correlazione tra competitività nazionale, forza di innovazione e qualità dei servizi dell’amministrazione pubblica dimostra che, nell’economia mondiale, migliorare l’amministrazione è indispensabile per essere competitivi. Grazie all’e-Governement i servizi pubblici possono apportare un significativo contributo all’ agenda di Lisbona ”.
In simile prospettiva, l’Unione europea si è data cinque grandi obiettivi per raggiungere risultati concreti entro il 2010: non lasciare indietro alcun cittadino; trasformare l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione in realtà; attuare servizi fondamentali a forte impatto destinati ai cittadini e alle imprese; mettere in atto strumenti chiave, che consentano ai singoli cittadini e alle imprese di beneficiare di un accesso autenticato, adeguato, sicuro e interoperabile ai servizi pubblici in tutta Europa; rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico.
La Commissione europea riconosce direttamente alle Regioni, oltre che agli Stati, un ruolo attivo per lo sviluppo di una società e di un’economia basate sulla conoscenza.
Oltre a ciò, nel contesto del nuovo quadro finanziario, sono stati previsti finanziamenti imponenti indirizzati al settore dell’innovazione: nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, infatti, “(…) l’Unione europea ha destinato circa 7 miliardi di euro a progetti collegati alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), e che le TIC costituiscono inoltre una delle priorità degli orientamenti strategici comunitari sulla coesione 2007-2013 (…)”.
A questo si aggiungano le risorse, pari circa a 9 miliardi di euro, messe a disposizione dall’Unione Europea nel Settimo programma quadro di ricerca (PQ7), di cui le TIC costituiscono la voce principale, nonché le risorse previste dal Programma per la competitività e l’innovazione (PCI), che prevede una serie di interventi strettamente connessi con quelli previsti dal PQ7.
Per maggiore completezza, si segnala, anche, una recente nota della Commissione europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzata a rendere più chiara, semplice e trasparente la procedura per la concessione di aiuti di stato nel settore della ricerca e innovazione da parte di soggetti pubblici.
La Commissione europea, nella sua Comunicazione del 30 marzo 2007, “i 2010 – Relazione annuale 2007 sulla Società dell’informazione”, ha fatto il punto della situazione dello sviluppo delle politiche europee della Società dell’informazione, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi mesi.
Dalla Relazione emerge in modo chiaro il ruolo fondamentale che la società dell’informazione ha assunto nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona, e, in particolare, la Commissione sottolinea la tendenza degli Stati all’integrazione trasversale delle politiche in materia di società dell’informazione, nonché i risultati positivi raggiunti, finora, nei settori della banda larga, dell’amministrazione in linea e dell’alfabetizzazione digitale.
Nel contesto del nostro paese le nuove tecnologie richiedono la definizione di standard comuni e soltanto la collaborazione istituzionale può evitare il rischio di potenziali conflitti. In questo quadro, lo Stato ricopre un ruolo centrale e necessario per garantire, nel rispetto delle autonomie regionali, l’unitarietà d’azione e di erogazione dei servizi nel paese e nelle regioni, secondo le diverse esigenze e risorse: si può procedere all’innovazione con linee e strategie che tengano conto del tessuto sociale e di impresa presenti nel territorio.
Il ruolo fondamentale, nella promozione e nella predisposizione di regole e criteri, è stato svolto finora dallo Stato con fonti di rango legislativo e regolamentare. La cornice nazionale di riferimento è rappresentata dal Decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 ”Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
Il CAD, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si applica alle pubbliche amministrazioni “salvo che sia diversamente stabilito nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione”.
Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, tenuto a dettare le regole tecniche necessarie a garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici – articolo 14 del CAD.
Si tratta, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale, di un potere legislativo di coordinamento di tipo tecnico, idoneo ad “ …assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, al fine di consentire la cooperazione operativa fra tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio nazionale” il cui esercizio, comunque, non può escludere una competenza regionale nella disciplina e nella gestione di una propria rete informativa (Corte Costituzionale n. 17/2004 e n. 50/2005).
Considerata la natura trasversale della materia, il disegno di legge ha tenuto conto anche del riparto di competenze tra Stato, Regioni e autonomie locali in materia di comunicazione, formazione e istruzione. In tal senso, sono stati rispettati i principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche – D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259- , avente ad oggetto le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il Codice, infatti, in attuazione di principi di derivazione comunitaria, detta una disciplina tesa non solo alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli della «libertà di comunicazione» e della «libertà di iniziativa economica», ma anche a promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, nonché lo sviluppo, in regime di concorrenza, delle reti e dei servizi di comunicazione.
Per quanto concerne, in particolare, la tematica del software libero, le principali amministrazioni pubbliche in Francia e in Germania hanno già adottato simile nuova politica di gestione e di utilizzo del software, in un ottica di economicità e di funzionalità. In Italia, alcune amministrazioni hanno riconvertito i loro principali sistemi informatici utilizzando l’open source ed il software libero (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, provincia di Bolzano) e, recentemente, è stato approvato dalla Camera dei deputati un ordine del giorno – 9/DOC. VIII, N. 2/4 – al quale è seguito il piano per il passaggio dell’infrastruttura informatica della Camera al sistema operativo open source. Il piano prevede il passaggio graduale dell’intera amministrazione di Montecitorio al nuovo sistema – server, desktop, applicazioni.
Il disegno di legge si suddivide in tre parti: la prima indica le finalità della stessa proposta di legge; la seconda è relativa allo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, da promuovere attraverso la salvaguardia del principio della neutralità tecnologica e la promozione del c.d. software libero; la terza indica le politiche per lo sviluppo della società dell’informazione. Aspetti molto innovativi riguardano il diritto all’uso delle tecnologie, la partecipazione democratica, l’alfabetizzazione informatica dei cittadini e della pubblica amministrazione.
Il disegno di legge introduce nell’ordinamento il software libero, considerato lo strumento più idoneo per uno sviluppo della società dell’informazione ispirato ai principi di contenimento della spesa pubblica e di tutela della concorrenza. Il software libero non è solo una semplice alternativa ai sistemi proprietari, ma può essere ormai considerato un elemento capace di implementare la qualità e l’efficienza nel settore pubblico e nel privato. Tra i principali vantaggi, oltre ai minori costi per l’amministrazione, si segnalano: la disponibilità del codice sorgente; l’indipendenza da uno specifico fornitore; l’accessibilità anche per le piccole realtà ed un beneficio per l’industria informatica in particolare locale; la possibilità di sviluppare o ampliare autonomamente parti del software attraverso l’intervento sul codice sorgente; la possibilità di trasmettere nuove applicazioni eventualmente sviluppate in proprio o tramite terzi ad altre amministrazioni secondo il principio del riuso (ex art. 69 del CAD); il controllo sulle operazioni svolte dal software che assicura un maggiore grado di sicurezza; la certezza per chiunque ed in qualunque momento, anche futuro, di accedere ai dati e di apportare miglioramenti o modifiche.
Relativamente al diritto all’uso delle tecnologie, previsto dall’articolo 3 del CAD, al fine di evitare che tale riconoscimento risulti una formula vuota, ci si impegna su due fronti: dal punto di vista strutturale, fornendo alla collettività strumenti concreti per interagire con l’amministrazione (banda larga, punti di accesso pubblici assistiti, fornitura di strumentazione alle scuole, servizi in rete); dal punto di vista culturale, attraverso la diffusione della conoscenza delle potenzialità delle nuove tecnologie e l’educazione all’uso consapevole delle TIC.
Con riguardo all’alfabetizzazione informatica, per evitare che lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie sia causa di nuove forme di discriminazione, si garantisce un apprendimento costante attraverso intensi processi formativi di base e specialistici. L’obiettivo è ottenere un miglioramento della capacità individuale di utilizzo delle tecnologie.
Rispetto alla partecipazione democratica, le opportunità offerte dalla rete possono essere utilizzate per realizzare nuove procedure di partecipazione democratica. In tale direzione i contenuti di tutti i siti istituzionali devono essere ripensati per consentire maggiore chiarezza, trasparenza e fruibilità delle informazioni. Il disegno di legge, inoltre, introduce un’apposita sezione dedicata alla consultazione, all’invio di proposte o segnalazioni, con l’intento di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle politiche pubbliche e di stimolare il dibattito sulle questioni di maggiore interesse collettivo. Gli esiti delle consultazioni hanno funzione solo consultiva e, pertanto, saranno maggiormente significative quanto più consistente sarà la partecipazione dei cittadini.
Il rafforzamento del settore che produce servizi e prodotti nell’ambito delle TIC, settore strategico per lo sviluppo economico del Paese, è raggiunto grazie ad una duplice azione: l’utilizzo intenso da parte delle amministrazioni delle tecnologie digitali ed il diretto coinvolgimento delle stesse imprese nello studio e nella ricerca di soluzioni innovative. A tal fine, il disegno di legge prevede una serie di interventi di coordinamento e di sostegno in un settore, in forte espansione, ma che necessita di un piano di sviluppo sistematico. Particolare importanza assumono la previsione di un fondo per lo studio e la ricerca del software libero e la creazione di un partenariato pubblico privato che sia capace di riunire tutte le eccellenze in campo informatico, attingendo anche dal tessuto imprenditoriale e economico – sociale.
Lo Stato, oltre che realizzare servizi e contenuti digitali, promuove l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio e fornisce le infrastrutture necessarie contribuendo allo sviluppo della rete nazionale.
Il Piano di innovazione digitale è lo strumento operativo che consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati e rendere effettivi i principi generali.
Il disegno di legge prevede il coinvolgimento, nella preparazione del suddetto Piano, dei soggetti chiamati a darvi attuazione, quali ad esempio Regioni, Province, enti locali, e dei diretti destinatari degli interventi, quali, ad esempio, imprese o associazioni di categoria.
Al fine di dare concretezza alle politiche in materia, il Piano deve prevedere gli interventi specifici, con indicazione dei costi e delle risorse necessarie. L’intendimento è quello di avere a disposizione uno strumento realmente operativo. Ad esempio, considerato che il Piano prevede l’adozione di misure specifiche a favore dei disabili, dovranno essere individuati i programmi applicativi che consentono il superamento dell’esclusione – come la previsione all’interno dei siti delle pubbliche amministrazioni di contenuti fruibili via audio dai non vedenti.
L’amministrazione assicura il pieno coinvolgimento degli enti locali nei processi innovativi, sostenendo l’autonoma capacità di ogni amministrazione locale di generare innovazione amministrativa e di servizio. L’obiettivo è evitare la dispersione delle risorse, causata dall’utilizzo di soluzioni diverse, spesso incompatibili tra loro e contrarie ad un progetto comune di sistema; non solo, quindi, sostegno economico, ma anche e soprattutto capacità di orientare le scelte delle amministrazioni locali. A tal fine, la definizione del Piano è arricchita da una fase preliminare di concertazione in sede di Conferenza Stato-Regione–enti locali. Tale coinvolgimento consentirà di evidenziare i relativi fabbisogni e le eventuali criticità e semplificherà l’attuazione delle misure da parte degli enti locali.
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1
1. Lo Stato italiano, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza al fine di garantire:
a) la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica;
b) la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere;
c) lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l’utilizzo di software libero;
d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale, e diversità culturale;
e) la diffusione e l’utilizzo di standard e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismo informatico e la libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.
Art. 2
(Carta dei diritti)
1. Lo Stato italiano riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese: per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
2. Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della “Carta dei diritti” a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di Solidarietà Digitale per la diffusione della società dell’informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilita, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) alfabetizzazione informatica: il processo di formazione volto a fornire gli strumenti culturali necessari a rendere le persone capaci di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) banda minima garantita: la prestazione minima del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) con continuità e certezza in un ampio intervallo temporale, attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
e) banda massima raggiungibile: la prestazione di picco del servizio di accesso fornito dall’internet service provider; ovvero la quantità massima di traffico, espresso in bit per secondo, che l’utente può essere in grado di trasferire (ricevere e/o inviare) attraversando il segmento di rete di pertinenza del provider;
f) Best effort: una trasmissione dati attraverso una connessione elettronica senza un livello garantito di prestazioni e/o priorità dei dati trasmessi;
g) divario digitale: la situazione di disuguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovuta a carenze di ordine infrastrutturale, tecnico, economico, sociale e culturale;
h) Filtering o filtraggio: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione di prestazioni selettiva di contenuti in transito su reti di comunicazione elettronica in base a criteri predeterminati o, comunque, oggettivi basati sul tipo di dati, sul contenuto dei dati e/o su liste di URL periodicamente aggiornate;
i) formato aperto: il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
j) Fornitori di accesso alle reti: soggetti pubblici e privati, stabiliti ed operanti nel territorio nazionale, che forniscono all’utente l’accesso ad Internet;
k) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
l) Internet Service Provider: soggetto che fornisce all’utente l’accesso ad Internet;
m) interoperabilità: la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;
n) banda larga: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
o) neutralità delle reti: una rete in cui tutti i servizi sono accessibili a tutti gli utenti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento con una logica del “massimo sforzo”, ovvero una rete in cui l’operatore non eserciti alcuna forma di discriminazione: da una parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, dall’altra, sugli utenti;
p) neutralità tecnologica: la condizione che non impone l’uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
q) piattaforme informatiche: i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;
r) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
s) pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;
t) punti di accesso pubblici assistiti: le postazioni per l’accesso a servizi telematici, da utilizzare con l’assistenza di personale addetto;
u) reingegnerizzazione: l’analisi e ridefinizione dei processi organizzativi;
v) riuso: il processo di trasferimento di una o più soluzioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dall’ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali. La soluzione riusabile è costituita da una componente di servizi, da una componente tecnologica e da una componente organizzativa. Possono essere oggetto di riuso: software applicativi; software infrastrutturali; metodologie; modelli (architettura, organizzazione, processo, standardizzazione); moduli di formazione (su un determinato tema);
w) Shaping: ogni attività che consiste nel blocco o nell’alterazione delle prestazioni di tipologie di classi di traffico IP su reti di comunicazioni elettronica attraverso interventi mirati su classi di pacchetti di dati in base a criteri predeterminati;
x) società dell’informazione e della conoscenza: la modalità di sviluppo della società basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale e in cui creazione, distribuzione, diffusione, uso e elaborazione delle informazioni sono effettuati su piattaforme informatiche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
y) software libero: il programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza d’uso che permette la sua esecuzione per qualsiasi scopo, senza vincoli sul suo utilizzo, l’accesso al codice sorgente, il suo studio ed eventualmente la sua modifica, la sua ridistribuzione in un numero di copie illimitato e la sua modifica e miglioramento;
z) tecnologie assistive: le strumentazioni e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
aa) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono di creare, distribuire, diffondere, usare, elaborare e trasmettere l’informazione in formato digitale;
bb) usabilità: la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire le massime facilità di utilizzo e soddisfazione dell’utente;
cc) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, con cadenza biennale, con proprio decreto, all’aggiornamento e all’integrazione delle definizioni di cui al comma 1.
TITOLO II
SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Capo I
Politiche per la diffusione sul territorio nazionale della Banda Larga
Art. 4
(Diffusione sul territorio della connettività a banda larga)
1. L’universalità dell’accesso ad internet ed il superamento del divario digitale costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica del paese. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso la banda larga. La diffusione della rete di telecomunicazione a banda larga è assicurata in tutto il territorio nazionale e in tutti i servizi pubblici di interesse generale.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta, d’intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell’accesso a Internet mediante connettività a banda larga, inteso a rimuovere le carenze infrastrutturali che impediscono la piena parità di accesso dei cittadini e di competitività del sistema produttivo. Per la realizzazione del programma è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, di ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato nel rispetto del principio della neutralità tecnologica entro il 31 dicembre 2012.
Politiche per garantire la neutralità nell’accesso alle reti di comunicazione
Art. 5
(Accesso neutrale alle reti e trasparenza nelle condizioni di accesso)
1. Al fine di garantire la neutralità e la trasparenza nelle condizioni di accesso alle reti, i fornitori di accesso alle reti, nell’erogazione dei servizi di accesso ad internet, sono tenuti a specificare la banda minima garantita, la banda massima raggiungibile, il tasso di concentrazione verso le reti nazionali e le condizioni tecnologiche in relazione ai livelli di traffico verso le reti internazionali.
2. L’accesso alle reti deve essere garantito con qualsiasi dispositivo a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti, ai servizi, alle applicazioni ed agli apparati terminali, e a condizioni economiche ed operative eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3. Sono vietate le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni dei collegamenti in funzione dell’uso di determinati tipi di apparati terminali, servizi, applicazioni o contenuti, anche per brevi istanti.
Art. 6
(Garanzie per gli utenti nell’accesso alle reti e ai servizi)
1. I fornitori di accesso alle reti, sono tenuti a:
a) non discriminare la qualità del servizio sia nelle comunicazioni che si svolgono tra propri utenti sia nelle comunicazioni tra un proprio utente ed utenti di altro operatore;
b) negoziare l’interconnessione con altri operatori secondo la normativa vigente e assicurando qualità di servizio non inferiori a quelle offerte ai propri utenti. Tali accordi sono resi pubblici;
c) garantire agli utenti un accesso base definito nel rispetto di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e nel rispetto del principio del best effort;
d) fornire servizi aggiuntivi quali i sistemi di filtering shaping e di ottimizzazione del traffico delle applicazioni e dei servizi esclusivamente sulla base di una esplicita richiesta dell’utente e a costi ragionevoli e non discriminatori;
2. Ogni limitazione delle condizioni di accesso deve essere richiesta ed autorizzata in maniera esplicita dall’utente per singolo servizio, applicazione e contenuto e deve essere in ogni momento recedibile.
Art. 7
(Sanzioni e vigilanza)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. Nei casi di violazione, irroga la sanzione amministrativa da un minimo dell’1% ad un massimo del 10% del fatturato annuo del fornitore di accesso. L’Autorità adotta tutte le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Politiche per l’informatizzazione della Pubblica amministrazione
(Informatizzazione della Pubblica amministrazione)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad utilizzare, nell’ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell’azione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione. I programmi informatici utilizzati dovranno consentire all’amministrazione pubblica l’acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti. In caso contrario, e amministrazioni pubbliche sono tenute ad indicare i motivi che impediscono l’adozione di soluzioni basate su software libero e l’utilizzo di protocolli e formati aperti.
3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare e trattare i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
4. Le informazioni pubbliche devono essere accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, al prezzo marginale del costo di accesso per il singolo e, se questo non è significativo, in modo del tutto gratuito.
6. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l’accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d’uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
7. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che decide con la medesima procedura prevista per la tutela del diritto d’accesso.
8. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
(Archivi e documenti della Pubblica amministrazione)
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione e la conoscibilità nel tempo.
1. Le amministrazioni pubbliche, nella realizzazione dei siti istituzionali, rispettano i principi di accessibilità e usabilità e assicurano, con chiarezza di linguaggio, una completa informazione sulle proprie attività.
In particolare i siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche contengono:
a) l’organigramma, e per ogni ufficio l’articolazione, le attribuzioni, il nome dei responsabili unitamente agli atti amministrativi e normativi di riferimento;
b) l’elenco dei procedimenti;
c) con riferimento ad ogni procedimento, il termine per la sua conclusione ed ogni altro eventuale termine rilevante, la normativa di riferimento, moduli e formulari, la documentazione richiesta, i termini per la proposizione dell’impugnazione e l’indicazione dell’autorità competente, l’indicazione dello stato di attuazione;
d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ;
e) l’elenco dei bandi di gara e di concorso, la documentazione necessaria e la modulistica per la partecipazione;
f) l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti;
g) l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali;
h) l’informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito istituzionale e dei portali da essa gestiti;
i) l’elenco dei servizi forniti in rete e, per i nuovi servizi, l’indicazione dei tempi previsti per la loro attivazione;
j) una sezione dedicata alla consultazione della collettività attraverso l’invio di proposte, suggerimenti ed eventuali segnalazioni. L’amministrazione pubblica tempestivamente gli esiti delle consultazioni sul sito;
k) i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
l) l’elenco dei punti di accesso assistito ad internet realizzati con il finanziamento dell’amministrazione.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’accessibilità dei propri siti e del proprio materiale informatico da parte dei disabili ed effettuano annualmente l’analisi di accessibilità dei propri siti web, attraverso gli strumenti in uso, e realizzano iniziative divulgative sulle tematiche dell’accessibilità e sull’uso di tecnologie assistive da parte di disabili.
3. Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili i propri documenti con modalità tali da permettere un accesso semplice e gratuito, utilizzando formati aperti nella memorizzazione e nella pubblicazione nel sito istituzionale.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso termine predispongono gli strumenti necessari per valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti.
Capo IV
Politiche per l’informatizzazione delle università, per la ricerca
e la formazione nel settore delle TIC
Art. 11
(Utilizzo delle tecnologie informatiche nelle Università)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, le Università pubbliche sono tenute ad utilizzare, a supporto delle attività di formazione, di formazione ed organizzazione, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti agli studenti iscritti e agli ex studenti laureati;
b) favorire lo sviluppo della formazione degli studenti;
2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le università pubbliche utilizzano soluzioni basate su software libero, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione. I programmi informatici utilizzati dovranno consentire all’Università la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti. In caso contrario, le Università sono tenute ad indicare i motivi che impediscono l’adozione di soluzioni basate su software libero e l’utilizzo di protocolli e formati aperti.
3. Le Università pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi agli studenti iscritti, anche per via telematica. Analogamente, le Università pubbliche sono tenute ad accettare e trattare i documenti consegnati, anche in via telematica, dagli studenti iscritti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
4. Le informazioni pubbliche devono essere accessibili agli studenti e agli ex studenti laureati in modo del tutto gratuito.
5. All’interno di ciascuna università pubblica sono messe a disposizione degli iscritti e degli ex iscritti laureati apposite aree attrezzate con postazioni per l’accesso alla rete internet e per l’accesso ai servizi forniti in rete dall’Università medesima.
6. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 12
1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono attività di comunicazione ed educazione all’uso consapevole delle TIC e ai vantaggi connessi all’utilizzo del software libero al fine di garantire concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici. A tal fine, promuovono:
a) interventi di formazione rivolti agli studenti delle scuole superiori per garantire l’alfabetizzazione informatica e l’uso consapevole delle TIC;
b) interventi di formazione rivolti ai dipendenti.
2. L’attività di formazione è realizzata attraverso corsi in aula e programmi di apprendimento elettronico fruibili anche da punti di accesso pubblici o assistiti.
3. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware da destinare a scuole, biblioteche, associazioni senza fini di lucro e favoriscono la realizzazione e il recupero di aule informatiche da parte degli istituti scolastici primari e secondari.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 13
1. Lo Stato promuove e sostiene le attività di elaborazione programmi di sostegno e ricerca specifici sul software libero. A tal fine sostiene e cofinanzia progetti di istituzioni scolastiche e universitarie e di enti pubblici orientati all’utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, un apposito Fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione provvede, con proprio decreti, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno, alla definizione delle modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti nonché all’assegnazione delle relative risorse.
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
a) le azioni specifiche, i singoli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario o nel diverso termine individuato, i costi di progettazione, realizzazione e gestione e i risultati attesi;
b) le risorse, le misure organizzative necessarie e le condizioni per la concessione dei relativi finanziamenti;
c) gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono ai disabili di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici;
d) il livello minimo di velocità di trasmissione dati da garantire agli utenti, tenuto conto delle tecnologie a disposizione;
e) le misure per la conservazione dei documenti al fine di garantire la leggibilità dei dati nel tempo e l’erogazione dei servizi in caso di impossibilità di utilizzo delle TIC;
f) gli interventi per l’alfabetizzazione informatica di cui all’articolo 10, anche con riguardo ai dipendenti delle aziende con meno di quindici dipendenti;
g) gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione della partecipazione democratica;
h) gli interventi per la reingegnerizzazione dei procedimenti al fine di implementare i servizi erogabili;
i) le misure di sostegno degli investimenti nelle TIC delle piccole e medie imprese.
2. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione procede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del Piano e redige un’apposita relazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati. In tal caso, il Piano è sottoposto a revisione al fine di stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi o per rimodulare gli interventi programmati. La relazione e l’eventuale revisione del Piano sono trasmessi al Parlamento.
3. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 15
1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge, il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione adotta, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge e aggiorna con cadenza triennale il Piano.
2. Ai fini della elaborazione del Piano, la concertazione con gli enti territoriali è effettuata in sede di Conferenza permanente Stato – Regione – enti locali; a tali fini alla Conferenza permanente Stato -Regione – enti locali possono partecipare, senza integrarne la composizione, le imprese e le associazioni di imprese, le Università e gli altri soggetti interessati. Della convocazione della Conferenza e dell’ordine del giorno è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali, individuando il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione e rendendo disponibili i documenti utili alla discussione. Le proposte e le conclusioni dei rappresentanti sono verbalizzate.
3. Conclusa la fase di concertazione, la proposta del Piano è trasmessa dal Governo al Parlamento per il parere. Il Governo approva in via definitiva il Piano entro trenta giorni dall’acquisizione del parere.
4. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede al coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge.
1. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, predispone con cadenza triennale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che deve contenere specifiche valutazioni in ordine a:
a) interventi realizzati per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico, sociale e diversità culturale;
b) strumenti adottati al fine di diffondere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;
c) sviluppo digitale, con indicazione delle zone non coperte dalla connettività a banda larga;
d) procedure di concertazione utilizzate;
e) grado di diffusione delle nuove tecnologie nel sistema delle imprese;
f) grado di diffusione del software libero nelle pubbliche amministrazioni, livello di interoperabilità, riuso dei programmi informatici, diffusione dell’archivio e del documento informatico e cambiamenti che lo sviluppo delle suddette tecnologie hanno prodotto nell’attività amministrativa;
g) grado di utilizzo da parte degli utenti degli strumenti della tecnologia digitale e dei servizi in rete;
h) interventi adottati in materia di formazione del personale e della collettività e di diffusione delle TIC nelle istituzioni scolastiche e nelle Università;
i) stato di realizzazione e livello di qualità dei progetti finanziati;
j) soddisfazione da parte dei destinatari della presente legge in ordine all’efficacia degli interventi attuati.
2. La relazione è trasmessa al Parlamento e, unitamente agli allegati contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull’imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.