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La sentenza della Corte di Giustizia del 7.8.2018, nella causa C 161/17 Nella causa C‑161/17, Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff, ha messo una pietra tombale sulla prassi, peculiare della vita on line, di pubblicare foto senza preoccuparsi del diritto d’autore, usando dubbi disclaimers come “foto presa da internet”, o “la foto è stata presa da internet e si presume di libero uso”.

Il caso affrontato è in sé banale. Una studentessa, nell’ambito di un progetto scolastico, aveva pubblicato sul sito della scuola una foto presa da un sito di viaggi, foto che era stata concessa al sito stesso dal fotografo Dirk Renckhoff, che aveva convenuto in giudizio il Land da cui dipende l’Istituto, lamentando la lesione dei propri diritti d’autore.

Investito della questione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un’opera, liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, qualora l’opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet».

La risposta della Corte è stata positiva. Essa ha infatti ritenuto che la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata ulteriormente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti. Il fatto che il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti non rileva nella fattispecie.

Secondo la Corte, infatti, occorre tutelare il diritto del fotografo di controllare la diffusione della sua opera. Un semplice collegamento ipertestuale non pregiudica tale diritto in quanto, eliminato il caricamento sul sito originario, si blocca automaticamente anche ogni link.

Se l’opera è, invece, scaricata sul server, e poi ricaricata su altro sito, sfugge da ogni possibilità di controllo e tutela.

La Corte ha quindi dichiarato che “La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet”.

La decisione rappresenta un passo importante per la tutela del diritto d’autore on line, in quanto si pone in contrasto con una prassi diffusissima, ma potenzialmente deleteria per autori e distributori di opere che, una volta immesse legalmente nella rete, finiscono spesso in un mare magnum di condivisioni che nulla apporta, a livello di riconoscimento morale ed economico, agli aventi titolo.

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