Il TAR del Lazio si è pronunciato in data 16 novembre e ha detto no: niente sospensione alla delibera Agcom sul #ModemLibero e ricorso presentato da Tim respinto al mittente.
Una sentenza importante, che sembra ribadire la volontà di andare fino in fondo al processo avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’estate scorsa, quando ha sancito, con il provvedimento 348/18/CONS, il diritto da parte degli utenti «di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa».
Fino a questo momento, infatti, l’utente non aveva quasi mai la possibilità di scegliere liberamente la tipologia di modem da utilizzare per connettersi ai servizi del gestore, in quanto quest’ultimo aveva la facoltà di imporre un modello marchiato con il proprio logo. Ma, se nel recente passato questi modem erano spesso ceduti in comodato gratuito all’utente, negli ultimi tempi si è assistito alla pratica sempre più comune di imporre gli apparati in vendita abbinata all’abbonamento, con rate mensili fino a 48 mesi (che quindi vincolavano il cliente alla permanenza sino a scadenza del contratto) e, soprattutto, con un costo molto elevato del dispositivo (circa 240 euro), cifra di gran lunga superiore alla media di mercato per un modem con le stesse caratteristiche.
Naturale, dunque, la sempre più insistente richiesta dei consumatori ad ottenere maggiori tutele,
chiedendo a gran voce l’applicazione, anche in Italia, del regolamento europeo 2120/15 (che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta): voce ascoltata da Agcom che, con apposita delibera del 3 agosto 2018, ha sancito che “Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non possono rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se l’apparecchiatura terminale scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta”.
I ricorsi subito scattati contro la delibera da parte dei maggiori operatori sul mercato (Vodafone e Fastweb in testa, oltre la già citata Tim) avevano ottenuto uno slittamento dell’entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2019 e destato la preoccupazione degli utenti; questa sentenza del TAR sembra invece riportare ordine nella vicenda, suscitando l’immediata approvazione delle associazioni dei consumatori. “Siamo molto soddisfatti dell’esito preliminare di questo primo round giudiziario −¬¬¬¬ afferma in particolare Francesco Luongo, presidente nazionale di Mdc (Movimento Difesa del Cittadino) − per Mdc la tutela della net neutrality e del diritto di ciascun cittadino dell’Ue di scegliere quali beni acquistare e di quali servizi usufruire, resta un principio cardine dell’ordinamento e deve restare una condizione essenziale per tutti i naviganti del web. Dispiace dover difendere ancora una volta in sede giudiziaria un sacrosanto diritto del consumatore dal tentativo di alcuni operatori di far annullare quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo nonostante avessero già richiesto ed ottenuto un rinvio della sua entrata in vigore”.
L’ottimismo generato dalla sentenza del TAR sembra essere dunque giustificato, ma la strada verso la conclusione definitiva è ancora lunga: a dicembre infatti verranno esaminati gli altri due ricorsi presentati, quelli di Vodafone e Fastweb, che puntano decisi ad ottenere l’annullamento completo della delibera; la questione del modem libero è tutt’altro che finita.

 

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Giacomo Birocchi
Laureato in Scienze della Comunicazione presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Lavora come Executive Producer presso Duo Art Film, casa di produzione milanese. Attualmente collabora con Media Duemila.