di PIERLUIGI RIDOLFI

      La Tessera Sanitaria (TS) è la più recente e anche la più diffusa tra la carte elettroniche nel nostro Paese: la sua distribuzione è iniziata nel 2004 e attualmente copre il 100% della popolazione. Questa tessera, insieme alla prescrizione del medico curante sul ben noto modulo rosa, ci è indispensabile per ritirare in farmacia i medicinali o per effettuare visite specialistiche e analisi di laboratorio, alle condizioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Essa ha anche il compite di garantire prestazioni mediche quando si è all’estero, in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Oltre alla TS, vi sono altre due tessere elettroniche che interessano il cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione: la Carta d’identità elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS). Tutte e tre – TS, CIE e CNS – sono personali, intestate cioè a una determinata persona fisica (detto titolare o intestatario). Il formato, identico per i tre tipi di carte, è lo stesso delle usuali carte di credito. Esse possono contenere i seguenti componenti, in combinazione variabile:

– n codici e/o testi stampati o in rilievo e/o immagini identificativi dell’ente emittente;

– n codici e/o testi stampati o in rilievo identificativi dell’intestatario;

– n foto dell’intestatario;

– n una banda magnetica, con più piste; n una banda ottica;

– n codici braille;

– n un microprocessore multifunzionale;

– n altri dispositivi elettronici compatibili (ad esempio, del tipo RFID).

Questa ricchezza di disponibilità consente alle carte di svolgere altre funzioni oltre a quelle fondamentali per le quali sono state ideate.

La CIE nasce nel 1999 per sostituire gradualmente il tradizionale documento cartaceo; è rilasciata da un comune, di solito quello di residenza del titolare, e serve per dimostrarne a vista l’identità anagrafica. Il Ministero di competenza è quello degli Interni. Inizialmente la CIE aveva anche lo scopo di favorire l’accesso del cittadino ai servizi in Rete: in pratica, l’autenticazione del titolare sarebbe stata assicurata da un protocollo automatico di trasmissione piuttosto che dal classico e diffusissimo sistema basato su un Codice di identificazione personale seguito da un Codice di sicurezza (Password o PIN). Purtroppo la soluzione tecnica adottata per la CIE si rivelò molto complessa e i tempi di attuazione del progetto abissalmente superiori al previsto. Da questa constatazione nacque l’idea, promossa dal Ministro per l’Innovazione, di separare l’identificazione anagrafica dall’accesso alla rete, dando vita pertanto a una seconda carta, provvisoria, molto semplice, dotata solo di quest’ultima funzione: era nata la CNS. Siamo nel 2004.

Le norme iniziali stabilivano che la CNS poteva essere emessa da qualunque Pubblica Amministrazione, ma solo a chi non fosse già in possesso della CIE, con l’onere della verifica a carico della Pubblica Amministrazione. Il procedimento, particolarmente complesso, ha di fatto reso difficile per una Pubblica Amministrazione emettere le CNS. Di conseguenza anche la diffusione della CNS, come quella della CIE, risulta tuttora limitatissima, anche per la scarsità di servizi in Rete disponibili. Alcune importanti novità semplificative sono state però introdotte recentemente dalla Legge 69/09 che ha tolto – fino al 31 dicembre 2010 – il vincolo che chi ha la CIE non può avere la CNS: ciò dovrebbe facilitare il decollo della CNS. Però è indubbio che tutta questa materia – di straordinaria importanza ai fini della semplificazione amministrativa e dell’utilità al cittadino – ha sofferto e continua a soffrire per un notevole burocratismo centralizzato, con incerte prospettive di sblocco.

Quasi contemporaneamente alla CNS nasce la TS, sotto l’egida primaria del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), introdotta nel nostro sistema normativo dall’articolo 50 della Legge 326/03 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici). Questo articolo, che è dedicato al monitoraggio della spesa sanitaria, introduce un nuovo tipo di ricetta, un nuovo dispositivo – la TS, appunto – e nuovi tipi di procedure informatiche che, partendo dal medico, dal farmacista, dagli istituti di ricovero e da ogni altra struttura di erogazione dei servizi sanitari, per progressiva aggregazione del flusso dei dati, consentono al MEF e alle singole Regioni di avere una valutazione accurata delle spese e di conseguenza di poter effettuare i dovuti controlli. La norma stabilisce che la TS debba riportare il Codice fiscale come “unico requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico del SSN”, e assegna al MEF il compito di definire, per decreto, le caratteristiche della TS. Si noti che la TS va a sostituire il tesserino plastificato con il codice fiscale emesso con un provvedimento che risale al 1983. Per quanto riguarda la struttura della TS, nel 2004 il MEF ha stabilito le sue caratteristiche tecniche, ispirandosi anche allo standard della Tessera europea di assicurazione malattia, che era stata varata l’anno precedente con decisione comunitaria.

La struttura della TS prevede, come campi principali:

– n sul fronte: codice fiscale, nome e cognome, sesso, data e comune di nascita, codice sanitario regionale, secondo gli standard nazionali;

– n sul retro: gli stessi dati del fronte, ma secondo uno standard unificato europeo.

La presenza di una banda magnetica e un codice a barre consente di replicare, secondo diversi modalità, gli stessi dati di cui sopra, rendendo pertanto possibile l’accesso alle informazioni attraverso una pluralità di tecnologie: ciò dovrebbe facilitare l’utilizzo della TS in ambienti e Paesi diversi.

Il coordinamento tra la TS e le altre due carte è pressoché nullo: nella legge c’è solo una generica previsione di un graduale assorbimento della TS nella CIE o nella CNS. In realtà, non si tratta proprio di problemi simili: mentre sembra facile attribuire alla TS anche le funzioni tipiche della CNS, inserire la TS dentro la CIE crea problemi gestionali paralizzanti: un ulteriore caso di burocratizzazione della materia, già di per sé non semplice.

In virtù dell’eccellente organizzazione operativa del MEF e delle società di servizi da esso dipendenti, la diffusione della TS è stata fulminea sul territorio nazionale, arrivando di fatto a tutti i cittadini. Vi sono state però alcune importanti eccezioni regionali. A questo proposito va ricordato che l’articolo 50 apre anche a soluzioni equivalenti alla TS realizzati in ambito regionale, purché gli “standard tecnologici e di efficienza ed effettività risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo”.

In questa ottica, varie Regioni, in modo autonomo, probabilmente a causa di un’insofferenza per il controllo centrale, hanno preso l’iniziativa di emettere delle Tessere sanitarie regionali (TSR), dotate anche di funzioni simili a quelle della CNS, compatibili con lo standard comunitario. Si è posto pertanto il quesito se tali tessere potessero essere considerate equivalenti alla TS nazionale.

A seguito di un’apposita istruttoria, nel 2006 il MEF ha riconosciuto “conformi alle caratteristiche tecniche della TS” le tessere sanitarie regionali adottate dalle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre alle prime quattro di queste Regioni è stata anche riconosciuto che le TS sono “sostitutive del tesserino plastificato di codice fiscale”.

Attualmente il MEF sta predisponendo un Decreto per l’assorbimento della TS nella CNS, dando luogo a una nuova carta elettronica (sigla TS-CNS), dotate delle funzionalità di entrambe le componenti. In questo Decreto, che tratta problematiche tecnicamente complesse, particolarmente importanti, ma non scevri di difficoltà realizzativi – almeno su un piano temporale -, viene enunciato anche l’obbligo alle Amministrazioni che offrono servizi in rete, di “garantire l’accesso ai servizi tramite la componente CNS” della nuova tessera. E questo è tutt’altro che semplice. Con lo stesso Decreto verrebbero riconosciute valide come TS-CNS le tessere sanitarie regionali emesse dalle regioni Lombardia, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione della TS al controllo della spesa sanitaria, il MEF ha finora stabilito che l’avvio delle sperimentazioni avvenga nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sia esteso anche al Servizio sanitario del personale navigante.

In realtà, le funzionalità della TS sono ben superiori a quelle oggi utilizzate. Da un punto di vista tecnico, è aperta la strada perché il medico prescriva i farmaci o le analisi specialistiche direttamente sulla tessera e con questa il cittadino vada in farmacia o presso i laboratori; è possibile anche registrare sulla tessera alcuni elementi della cartella sanitaria individuale, e, in particolare, i dati di emergenza: gruppo sanguigno, allergie, terapie di urgenza. Tanta carta in meno – 600 milioni di costosi moduli rosa ogni anno che coprirebbero un campo da tennis per l’altezza di un giocatore -, tanta efficienza in più, ma tanto lavoro ancora da fare, con ottimismo e determinazione.

In conclusione, tutta questa materia è in rapida evoluzione, anche per problemi di compatibilità con analoghe iniziative europee che si estendono fino al passaporto elettronico.

Presumibilmente in futuro, nell’ambito dell’amministrazione digitale, vi saranno due soli tipi di carte elettroniche:

– n una per l’identificazione personale a vista, che potrebbe assorbire le funzioni oggi assegnate alla carta d’identità e al passaporto;

– n l’altra per le funzioni puramente amministrative (accesso alla rete, servizi sanitari).

Non è chiaro come possano evolversi altre carte, come la patente di guida, quella nautica, e quelle relative a licenze varie: è probabile che anche queste vadano a confluire nella seconda tipologia di carte. In ogni caso, la diffusione della CNS-TS è subordinata anche allo sviluppo dei servizi in rete, per ora modestissimo, e alle difficoltà per raggiungere il consenso sugli standard da adottare, viste le numerose autonomie in gioco.

Il fatto che il problema della carte sia in carico a così tanti ministeri, tra responsabilità dirette e concerti, non facilità certo l’unitarietà e la rapidità delle soluzioni. La constatazione è evidente, ma come rimediare?

Pierluigi Ridolfi

Presidente Associazione “Amici dell’Accademia dei Lincei”

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